Particolare attenzione va posta, nella valutazione e nella scelta della polizza assicurative, anche al Massimale, alle possibili Franchigia e scoperto, alle inclusioni ed esclusioni nelle normative di eventuali garanzie opzionali. L'analisi di queste opzioni può far diventare convenienti proposte che in un primo momento potevano non sembrarlo.
Le clausole di franchigia, insieme a quelle di esclusione e rivalsa previste dal contratto, devono essere indicate nella nota informativa precontrattuale.
Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni contrattuali che escludono (o limitano) la copertura del Rischio, e quindi il risarcimento, in caso di Sinistro. In parole povere sono tutti i casi in cui le garanzie assicurate dalla polizza non sono valide.
Ogni polizza, quale che sia il Ramo di appartenenza e l'oggetto della garanzia, elenca dettagliatamente tutte le ipotesi in cui la garanzia stessa non è operante per la tipologia degli eventi. Titolo della relativa clausola è di solito "esclusioni" o "delimitazioni".
In presenza di tali limiti la Compagnia di assicurazione è comunque obbligata a liquidare un eventuale sinistro al danneggiato (Terzo), ma ha diritto di rivalsa sul Contraente, può cioè esercitare la facoltà di chiedere al contraente la restituzione totale o parziale di quanto pagato per il danno.
La polizza R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) può prevedere delle esclusioni dalla copertura, di solito per eventi che violano la legge. Tali eventi riguardano normalmente i casi di auto non conforme al libretto di circolazione (guida di veicoli con pneumatici non omologati; con motori modificati; non sottoposti a revisione; non copre i danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello indicato nel libretto), o di condizioni psico-fisiche del conducente (guida in stato di ebbrezza; sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), oppure ancora la guida senza patente o con patente scaduta.
Ci sono Compagnie che presentano polizze in cui la copertura è limitata solo al caso di conducenti identificati nel contratto: se l'incidente è provocato da un conducente diverso da quello/i indicato/i, la Compagnia può aver diritto di rivalsa verso il contraente per l'importo pagato al danneggiato.
Alcune polizze infine prevedono la possibilità di limitare il diritto di rivalsa a una somma massima prestabilita.
È opportuno quindi verificare, prima di sottoscrivere la polizza, quali esclusioni siano previste nel contratto e in che termini.
Se invece è la legge a stabilire l'inoperatività della garanzia (come nel caso di mancato pagamento del premio), la Compagnia non effettuerà alcun risarcimento: interverrà il Fondo di garanzia vittime della strada per indennizzare i danni ai terzi, delegando una Compagnia operante sul territorio. Quest'ultima applicherà poi la rivalsa nei confronti di chi ha causato il sinistro.