Validità del contratto

La copertura assicurativa è attiva dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio ed è stata ricevuta conferma da parte della Compagnia di assicurazione dell'avvenuta ricezione del pagamento da parte del contraente, quindi anche nel lasso di tempo in cui il Contraente non abbia ancora ricevuto la polizza o il contratto da controfirmare. Nel caso di pagamenti mediante bonifico fa fede la data in cui è stato effettuato il pagamento.

La durata per la R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) è normalmente fissata in 1 anno ma sono possibili eccezioni, sia per durate inferiori sia superiori; in questi casi è importante fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo relativo della polizza è spesso maggiore.

Le polizze a distanza hanno validità secondo quanto indicato nella sezione decorrenza del contratto. Per essere certi della validità è necessario ricevere copia originale del contratto (una copia andrà firmata e inviata alla Compagnia) e del contrassegno.

È da ricordare che per polizze con scadenze inferiori all'anno, la Compagnia non può rilasciare l'Attestato di rischio che è un documento esclusivamente annuale.

Un'importante distinzione da fare è tra contratti R.C.A. con tacito rinnovo o senza.

Nel primo caso il contratto si intende prorogato anche per l'annualità successiva, a meno che non vi sia stata disdetta da parte del contraente o della Compagnia, nei termini e secondo le modalità contrattuali previste.

Nel caso in cui sia la Compagnia a comunicare la disdetta, occorre ricordare che, nel caso in cui il contraente, dopo aver esplicitamente richiesto un nuovo preventivo, accetti la proposta della Compagnia, questa è obbligata a contrarre (Legge 990).

Nel caso in cui, invece, sia il contraente a voler disdire la polizza ed eventualmente cambiare Compagnia, dovrà verificare il termine di preavviso previsto nel contratto ed inviare alla Compagnia, entro tale termine, una lettera con raccomandata a/r (può essere usata la lettera standard) o telefax, contenente comunicazione della disdetta.

Nel caso di contratto R.C.A. con tacito rinnovo, la Compagnia deve comunicare al contraente l'eventuale variazione del premio secondo le condizioni contrattuali.

La comunicazione può avvenire in due modi:

  • Con l'affissione in Agenzia, presso la quale il contraente potrà verificare il nuovo premio
  • Con la comunicazione dell'esatta variazione del premio al domicilio del contraente entro i termini previsto dal contratto

Nel caso in cui tale comunicazione sia tardiva rispetto alle condizioni contrattuali o mancante, il contraente ha diritto al rinnovo secondo l'ultima tariffa (circolare n. 235 del 10 gennaio 1995).

Nel caso in cui, invece, dopo aver ricevuto comunicazione della variazione del premio, il contraente decida di non accettarla, può inviare disdetta alla Compagnia mediante raccomandata o telefax entro i termini prestabiliti, altrimenti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato.

È da notare che, in caso di disdetta, la garanzia assicurativa non copre il periodo di comporto (i quindici giorni oltre la data di scadenza), ma esaurisce i suoi effetti il giorno stesso della scadenza.

Un'eccezione che si verifica assai frequentemente è il caso in cui l'aumento del premio annuo sia superiore al tasso di inflazione programmato (di solito l'1-2%). In questo caso la Compagnia ha l'obbligo di avvertite per iscritto il contraente, con un'unica comunicazione che riporti la percentuale di aumento annuo previsto.

Il contraente avrà, a questo punto, diritto alla disdetta con le medesime formalità precedenti (con lettera raccomandata a/r o via fax fino al giorno della scadenza; può essere usata la lettera standard) ma senza il rispetto del termine di preavviso, sebbene entro la scadenza del contratto; il superamento di tale limite verrà interpretato come tacito rinnovo e il contraente sarà obbligato a pagare il premio anche se supera il tasso di inflazione programmato.

Nel caso in cui il premio annuo sia superiore al tasso di inflazione programmato, e le clausole contrattuali prevedano la comunicazione di adeguamento del premio mediante affissione in Agenzia, il contraente ha la facoltà di esercitare la disdetta anche nel periodo di comporto (cioè nei quindici giorni successivi alla scadenza) e la garanzia cesserà il suo effetto alle ore 24 del giorno stesso della comunicazione.

È importante ricordare sempre di chiedere l'attestato di rischio: è il documento indispensabile per richiedere la copertura assicurativa a qualunque Compagnia; in assenza di questo documento è previsto l'inserimento nella classe Bonus-Malus di massima penalizzazione (di solito la 18° C.U.).

Se il contratto è senza tacito rinnovo (tipico dei contratti a distanza), la polizza esaurisce gli effetti alla scadenza, senza obbligo di comunicazione tra le parti. In tal caso, può essere utile verificare se le condizioni contrattuali prevedono il prolungamento della copertura anche nel periodo di comporto.

In questo caso non ha dunque senso parlare di disdetta, né di variazione del premio.

Nel caso in cui si voglia rinnovare il contratto si dovrà contattare, entro la scadenza dello stesso, la Compagnia assicuratrice.

FAQ

Cosa fare nel caso in cui il premio della polizza sia stato aumentato, senza che sia stata ricevuta alcuna comunicazione entro i termini previsti?

Si consiglia di pagare per evitare di rimanere privi di copertura assicurativa e di inviare immediatamente alla Compagnia una raccomandata a/r, contestando la mancata comunicazione dell'aumento (obbligatoria per legge) nei termini previsti dal Decreto legislativo n° 175/1995 e chiedendo il rimborso, entro 15 giorni, della cifra eccedente. Se la Compagnia non volesse adempiere ai propri doveri, sarà necessario scrivere all'ISVAP che interverrà sollecitando la restituzione di quanto dovuto e multando la Compagnia con una sanzione. È possibile anche ricorrere al giudice di pace, presentando un'istanza che, fino a un certo valore, non comporta spese e non richiede l'assistenza di un legale.

Come fare un reclamo?

L'ISVAP ha introdotto una nuova procedura di gestione dei reclami (con la circolare n. 518 del 21 Novembre del 2003) che investe direttamente le Compagnie del compito di riesaminare la problematica sorta con l'utente ed esprimersi sulla stessa, ponendo rimedio, ove possibile, alle situazioni di conflitto, entro un limite massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'esposto. Qualora la società non fornisca riscontro o la risposta sia insoddisfacente, si dovrà chiedere all'ISVAP un intervento nei confronti della Compagnia, allegando all'esposto la documentazione comprovante il precedente reclamo inviato alla Compagnia, l'eventuale risposta e quant'altro possa essere utile alla valutazione della questione.

Come comportarsi nel caso della disdetta di una polizza R.C.A. che contenga la garanzia accessoria "infortuni del conducente"?

Se nella polizza R.C.A. non fosse previsto il tacito rinnovo, per la garanzia accessoria "infortuni del conducente" dovrà essere inviata una lettera raccomandata a/r, entro il termine indicato nelle clausole, contenete comunicazione della disdetta, a meno che sia una polizza decennale.

In quali casi è possibile mantenere la classe di merito?

Si ha diritto alla conservazione della classe di merito nei casi di: sostituzione del veicolo con altro di proprietà in seguito a vendita; consegna in conto vendita; rottamazione; furto. Il diritto al mantenimento della classe di merito su un altro veicolo sussiste anche in caso di sostituzione dopo la scadenza del rapporto contrattuale, sempre che il veicolo non abbia circolato dopo la scadenza del contratto. Per i motoveicoli il diritto al mantenimento della classe di merito è possibile solo nel caso di demolizione certificata del veicolo. I meccanismi che ne consentono la conservazione sono indicati nella nota informativa precontrattuale che la Compagnia ha l'obbligo di consegnare all'assicurato. Da notare che nel caso in cui si decidesse di acquistare un secondo veicolo, senza privarsi del primo, il nuovo veicolo sarà assicurato con la classe di merito di ingresso, anche se alcune Compagnie riconoscono una classe di merito più favorevole per il secondo veicolo. Per saperne di più, consultare la circolare n. 420 del 7 novembre 2000, n. 502 del 25 marzo 2003 e n.555 del 17 maggio 2005.

È possibile evitare di perdere la classe di merito maturata se il veicolo non viene utilizzato per un certo periodo?

Sì, è possibile sospendere il contratto e mantenere la classe di merito, anche se le Compagnie sono molto restrittive su questa possibilità: normalmente, per effettuare la sospensione, si prevede che la polizza in corso abbia una durata residua di almeno tre mesi e che la sospensione non sia inferiore a tre mesi e non superi l'anno. Resta però possibile risospendere il contratto, dopo una breve riattivazione, e così via, alternando riattivazioni e sospensioni.

Cosa fare per sospendere e riattivare la polizza ?

Se si è certi di non utilizzare il veicolo per un certo periodo di tempo, è possibile richiedere la sospensione della polizza, se questa opportunità è prevista nel contratto. È consigliabile inoltre controllare quale sia il periodo minimo di sospensione (normalmente almeno 3 mesi) per poter usufruire di una proroga della validità del contratto per un periodo di tempo uguale a quello di sospensione. Da notare che nel periodo di sospensione del contratto R.C.A. devono essere restituiti alla Compagnia il contrassegno e il certificato; il veicolo, privo di garanzia, non può quindi circolare. Quando si chiede la riattivazione, la Compagnia riconsegnerà i documenti assicurativi con la scadenza della polizza prorogata, secondo la tariffa in vigore in quel momento.

Nel caso in cui il veicolo sia stato rubato, è possibile sospendere la polizza R.C.A. o trasferirla su un nuovo veicolo?

No, la polizza di un veicolo rubato non può essere trasferita né sospesa prima della scadenza.

Nel caso in cui il veicolo sia stato venduto per acquistarne uno nuovo, come ci si dovrà comportare?

È possibile trasferire la polizza assicurativa R.C.A. su un nuovo veicolo, semplicemente comunicando i nuovi dati relativi al veicolo acquistato (targa, modello, valore, etc.); la Compagnia emetterà il nuovo contratto con le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di demolizione del veicolo è possibile richiedere il rimborso del premio non goduto?

Sì, l'assicurato ha diritto a ottenere il rimborso del premio non utilizzato (al netto delle imposte), a partire dalla data di cessione e previa restituzione alla Compagnia dei documenti assicurativi (certificato e contrassegno). Da notare che, nel caso in cui non ci fosse sostituzione del veicolo, la classe di merito si annullerebbe.

È possibile cedere la polizza all'acquirente del veicolo?

Sì, per essere esonerati dal pagamento dei premi successivi, è necessario comunicare le generalità del nuovo acquirente alla Compagnia che emetterà una polizza intestata al nuovo proprietario. Da notare che, così facendo, la classe di merito maturata si annulla e (anche) l'acquirente partirà dalla classe d'ingresso (di solito la 14° classe).