Bonus-Malus

L'unica copertura obbligatoria per legge è la R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) La stipula del contratto R.C.A. non può essere in nessun caso subordinata alla stipula di altro contratto assicurativo (Tie-in), e le Compagnia di assicurazione non possono rifiutarsi di stipulare polizze R.C.A..

Qualsiasi abuso da parte delle Compagnie dovrà essere denunciato alle Forze dell'ordine e potrà essere segnalato all'ISVAP, che interverrà nei confronti delle imprese con i provvedimenti di competenza, compresi quelli sanzionatori.

La bonus-malus è la formula contrattuale di tariffazione più diffusa, dove il prezzo è correlato alla condotta di guida. Questo sistema prevede, a ogni scadenza, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio, rispettivamente se l'assicurato abbia o meno causato sinistri nel cosiddetto "periodo di osservazione" (che dura un anno e termina tre mesi prima della scadenza della polizza).

È molto importante che il proprietario del veicolo sia anche il Contraente della polizza, per evitare problemi sulla giusta classe di merito, che potrebbero portare il cliente all'ultima classe di merito.

Sono stabilite una serie di classi di merito (di solito 18), a ciascuna delle quali corrisponde un livello di premio.

Le classi di merito di provenienza e di assegnazione sono stabilite sulla base di regole autonomamente scelte da ciascuna Compagnia; regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativa alla sinistrosità pregressa.

È anche indicata la scala bonus-malus, cosiddetta C.U. conversione universale (ex CIP) entrata in vigore il 1° Novembre 2005, che è il parametro di riferimento comune tra le Compagnie di assicurazione per consentire il passaggio da un'impresa all'altra con il riconoscimento del profilo di rischio personale. Ogni Compagnia deve chiaramente indicare nell' Attestato di rischio a quale classe C.U. corrisponda la classe interna adottata per il singolo assicurato. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45

L'attestato di rischio è il documento che attesta la classe di bonus-malus del proprietario-contraente.

A chi stipula per la prima volta una polizza R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) contestualmente a una voltura al P.R.A. (si è cioè in presenza di un passaggio di proprietà o di una nuova immatricolazione), non viene richiesto l'attestato di rischio, ma sarà automaticamente assegnata la "classe bonus/malus d'ingresso" prevista dalla Compagnia con cui si sta stipulando la polizza (di solito la 14° classe).

Nel caso in cui dal libretto di circolazione si evinca che l'autovettura non sia stata immatricolata al P.R.A. per la prima volta (nel caso di auto nuova), oppure non sia assicurata per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. (nel caso di auto usata), e in assenza di attestato di rischio, il contratto viene assegnato alla classe di merito 18°.

Per le annualità successive è possibile, alla scadenza e sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, trasferire il Contratto di assicurazione a un'altra Compagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.

Se, nel periodo di osservazione (che per la prima assicurazione dura quindi 9 mesi) l'automobilista non causa incidenti va in "bonus", (es. scende in 13° classe) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, causa incidenti va in "malus" (es. sale in 16° classe) e subisce un rincaro. Se gli incidenti fossero due o più, allora arriverebbe nella peggiore (es. 18°). Anche se alcune Compagnie attribuiscono altri numeri, questo sarà il sistema applicato anno dopo anno; con la liberalizzazione delle tariffe la misura di aumenti e sconti non è più unica ed imposta per tutte le imprese, così come le regole evolutive in precedenza vigenti.

Le variazioni percentuali dei premi cambiano quindi a seconda dell'assicurazione ma, come regola generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base (14), mentre all'ultima (sempre la 18°) una maggiorazione del 100%.

Alcune Compagnie prevedono ulteriori classi sia in bonus sia in malus, cui corrispondono ulteriori riduzioni o rincari.

FAQ

Quando è possibile conservare la classe di merito?

Il consumatore deve ricordare che in alcuni casi (vendita del veicolo, consegna in conto vendita, rottamazione, furto) ha diritto alla conservazione della classe di merito in relazione ad altro veicolo di sua proprietà. I meccanismi che consentono tale conservazione sono indicati nella nota informativa precontrattuale che l'impresa deve consegnare al contraente (circolare 420/2000, circolare 502/2003 per i coniugi in comunione dei beni).