In caso di sinistro

In caso di Sinistro con un altro veicolo (che non sia un ciclomotore), sia che lo si abbia subito sia causato, esiste l'obbligo di informare per iscritto la propria Compagnia di assicurazione.

Nel caso in cui si sia responsabili del sinistro, occorre informare la propria Compagnia entro 3 giorni dalla data del sinistro (Art. 1913 cc).

Anche nel caso in cui non si ritenga di avere responsabilità, è proprio interesse informare la Compagnia mediante denuncia cautelativa poiché, diversamente, l'assicuratore si dovrebbe basare sulle dichiarazioni e prove della controparte.

Il modo più agevole e celere per richiedere l'indennizzo di un sinistro con danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona, per i quali non ci siano contestazioni sulla dinamica, è con la procedura di "Convenzione Indennizzo Diretto" (C.I.D.) che consente, all'Assicurato che abbia almeno in parte ragione, di ottenere, attraverso la consegna del "modulo blu" compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i conducenti ("constatazione amichevole"), il risarcimento dei danni subiti direttamente dalla propria Compagnia, sempre che questa, insieme alla Compagnia della controparte, abbiano aderito alla Convenzione stessa.

Il modulo blu è l'unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39; è un documento utile ma non obbligatorio da avere a bordo (per la constatazione amichevole) e dovrebbe essere consegnato dalla Compagnia insieme ai documenti contrattuali (o può essere comunque richiesto alla Compagnia stessa). Da notare che dal 30/12/2002 può essere utilizzato, oltre che per i danni alle cose, anche per segnalare i danni riportati dalle persone coinvolte nel sinistro.

La CID prevede l'impegno a liquidare i danni alle cose entro 30 giorni e quelli alle persone entro 45 giorni, beneficiando di una procedura più celere rispetto all'ordinario; la legge infatti, al di fuori della Convenzione, prevede la definizione del sinistro per i danni alle cose entro 60 giorni e le lesioni alle persone entro 90 giorni dal pervenimento della richiesta.

Se una delle parti rifiuta di firmare il modulo blu, non potrà valere come constatazione amichevole, ma potrà essere comunque impiegato per denunciare il sinistro alla propria Compagnia.

In questo caso, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, si dovrà inviare una richiesta di risarcimento danni alla Compagnia della controparte (responsabile dell'incidente), utilizzando il modello ricevuto alla stipula del contratto. In ogni caso, anche con la constatazione amichevole, si ha il diritto di rivolgersi alla Compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante presentando richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui non sia possibile inviare il "modulo blu" si dovrà descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

  • Giorno, ora e luogo dell'incidente
  • Nome, cognome e indirizzo dell'Assicurato
  • Numero di polizza
  • Numero di patente e scadenza della validità
  • Estremi dei veicoli coinvolti
  • Nome, cognome, indirizzo e numero di patente dei conducenti, estremi di assicurazione
  • Generalità dei danneggiati e natura dei danni (sia a persone sia a cose) dell'interessato o di Terzi
  • Danni riportati dall'Assicurato
  • Identificazione di eventuali testimoni o Autorità intervenute
  • Narrazione particolareggiata del sinistro

Nel caso di sinistri di particolare gravità, con lesioni alle persone o mortali, si farà precedere la denuncia scritta da telegramma (o telex) alla Compagnia, in cui saranno indicati i dati essenziali dell'incidente.

  • Giorno e ora dell'incidente
  • Sue conseguenze
  • Estremi del veicolo
  • Generalità dell'Assicurato
  • Generalità (dati) dei lesionati

Naturalmente, nel caso in cui la Compagnia assicuratrice effettui un pagamento per concorso di colpa per conto dell'assicurato, scatterà automaticamente l'attribuzione del "Bonus-Malus".

Nel caso in cui il veicolo sia gravato da vincolo o privilegio occorre inviare una copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Società di leasing proprietaria del veicolo.

FAQ

Chi è obbligato a rispondere per i danni causati dalla circolazione di un veicolo?

Il conducente del veicolo, salvo che non riesca a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, solidalmente, il proprietario del veicolo, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà (Cod. civ. art. 2054).

A chi spetta la gestione del sinistro?

La gestione del sinistro spetta, in base al contratto R.C.A. e a seguito della presentazione di una richiesta di risarcimento, alla Compagnia di assicurazione, che procederà alla trattazione del sinistro con la controparte. Si ricorda che è sempre opportuno, nel caso in cui si verifichi un sinistro di cui il conducente non si ritenga responsabile, informare tempestivamente per iscritto la Compagnia assicuratrice, precisando l'assenza di responsabilità nel sinistro stesso; così facendo si eviteranno indebite attribuzioni di "malus" connesse al concorso di colpa.

In caso di incidente il conducente è assicurato?

Sì, se non è il responsabile del sinistro. No, nel caso in cui sia il responsabile del sinistro, a meno che il contratto non contenga una garanzia accessoria "infortuni del conducente", a copertura dei danni subiti che comportino un'invalidità permanente.

In caso di incidente i passeggeri sono assicurati?

Sì, le lesioni fisiche subite da passeggeri dei veicoli coinvolti in un incidente sono sempre risarcite. I danni materiali, invece, come vestiti, oggetti, etc., sono risarciti solo se appartenenti ai passeggeri del veicolo non responsabile del sinistro.

Se un conducente in stato di ebbrezza causasse un incidente chi risarcirebbe i danni?

Le polizze R.C.A. prevedono, in genere, che sia la Compagnia a risarcire il danno ma possa poi rivalersi. Alcune polizze, inoltre, prevedono la possibilità di limitare il diritto di rivalsa a una somma massima prestabilita.

È possibile, ed eventualmente quando, conservare la propria classe di merito, evitando l'applicazione del "malus" a seguito di un sinistro?

In alcuni casi è possibile conservare la classe di merito, evitando l'applicazione del "malus", anche a seguito di un sinistro risarcito dalla propria Compagnia poichè le condizioni contrattuali potrebbero prevedere la possibilità, da parte dell'assicurato, di rimborsare la Compagnia dell'importo liquidato da questa al danneggiato (terzo). Tale opportunità consente, nei sinistri di modesta entità, di pagare di tasca propria il danno causato, evitando le maggiorazioni sul premio conseguenti al sinistro e all'applicazione di una più alta classe di merito ("malus"). Da notare che se le condizioni contrattuali sottoscritte consentono questa possibilità all'assicurato, questi ha anche diritto di ottenere l'attestato di rischio senza alcuna penalizzazione, avendo la facoltà di decidere se rinnovare il contratto con la stessa Compagnia o passare ad un'altra. Per saperne di più consulta la circolare n. 502 del 25 marzo 2003.

La Compagnia può applicare all'assicurato, conseguentemente a un incidente in cui venga dimostrata la ragione di quest'ultimo, una classe bonus/malus superiore?

No, la Compagnia non può innalzare la classe di merito e dovrà restituire eventuali somme del premio maggiorato percepite.

A chi dobbiamo rivolgerci se il veicolo responsabile del sinistro non è identificato o assicurato?

Se il danno è stato subito in un Paese dello Spazio Economico Europeo a causa di un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile identificare la Compagnia assicuratrice dopo due mesi dal sinistro, si può indirizzare la propria richiesta di risarcimento all'UCI (www.ucimi.it), che interverrà, ai sensi del Decreto Legislativo n°190 del 30 giugno 2003, per conto della CONSAP S.p.a. (www.consap.it), organismo di indennizzo nazionale e gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Cos'è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

È un fondo sostenuto da una percentuale dei premi assicurativi R.C.A. versati che interviene, nei limiti dei massimali obbligatori, in caso di:

  • Sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone
  • Sinistri causati da veicoli non assicurati, per danni alle persone e alle cose con franchigia di 500€
  • Sinistri causati da veicoli assicurati con Compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa

La richiesta di risarcimento in questi casi va inoltrata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada (www.consap.it).