Attestato di rischio

Per stipulare un Contratto di assicurazione (o polizza) R.C.A. (Responsabilità Civile Auto) è necessario l'attestato di rischio, cioè quel documento, rilasciato dalla Compagnia di assicurazione, che ha durata massima di un anno e attesta la classe Bonus-Malus del proprietario-Contraente.

L'attestato di rischio contiene tutte le informazioni sul precedente contratto (numero, formula tariffaria, data di scadenza, dati della targa) e sul numero di Sinistro avuti dall'Assicurato negli ultimi cinque anni (suddivisi in sinistri pagati, sinistri riservati a cose e sinistri riservati a persone), pena l'assegnazione all'ultima classe di merito.

Tutte le Compagnie oggi richiedono una fotocopia del libretto di circolazione per verificare l'esattezza dei dati del mezzo (targa, marca, modello, anno di immatricolazione, cavalli, alimentazione) e del proprietario, che dovrà essere il contraente della polizza, pena l'assegnazione all'ultima classe di merito.

È da ricordare che la Compagnia ha il dovere di rilasciare l'attestato di rischio al contraente, mettendolo a disposizione presso l'agenzia di sottoscrizione del contratto almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza della polizza (Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, Legge 26 febbraio 1977, n. 39 e modifiche Decreto Legislativo 17 marzo 1995 in attuazione della direttiva Direttiva 92/49/CEE del Consiglio). Si può anche delegare una persona di fiducia per ritirare l'attestato: in questo caso il delegato deve essere munito di delega espressa sottoscritta dal contraente (circolare n.111 dell'8 marzo 1989).

Nel caso di polizza sottoscritta a distanza (via telefono o internet) la Compagnia ha l'obbligo di provvedere all'inoltro dell'attestato di rischio presso il domicilio del contraente, entro lo stesso limite dei tre giorni precedenti la scadenza contrattuale.

FAQ

Come si entra in possesso dell'attestato di rischio?

L'assicurato, o la persona da lui delegata che ne faccia richiesta, ha diritto al rilascio dell'attestato di rischio da parte della Compagnia almeno entro tre giorni lavorativi prima della scadenza contrattuale, presso l'Agenzia (o ufficio) dove è stato stipulato il contratto.

Nel caso di polizze a distanza (stipulate al telefono o in internet) l'attestazione dovrà pervenire in originale, entro la stessascadenza temporale, direttamente al domicilio del contraente.

L'attestato di rischio dovrà contenere l'indicazione dei sinistri avuti degli ultimi cinque anni e riportare l'assegnazione dellaclasse di merito, che consentirà all'assicurato di portar con sé la propria storia assicurativa, nel caso in cui decidesse di cambiare Compagnia.

Si può ottenere un preventivo nel caso in cui non si fosse in possesso dell'attestato di rischio e la polizza scadesse tra meno di 3 mesi?

Sì, nel caso in cui non si siano avuti sinistri basta indicare come classe di provenienza C.U. (ex CIP) la classe di assegnazione CU nell'attestato di rischio dell'anno precedente, mentre la classe di assegnazione CU per il preventivo dovrà essere inferiore di uno.

Es. se l'anno scorso la classe di assegnazione CU era 12, nel preventivo dovrai indicare: classe di provenienza CU 12; classe di assegnazione CU: 11

Nel caso in cui, invece, si siano avuto sinistri, sarà necessario indicare la classe di provenienza e il numero dei sinistri avuti per risalire alla classe di merito indicativa, nel caso in cui non fosse possibile ricevere l'attestato di rischio dalla propria Compagnia.

E se scadesse tra più di 3 mesi?

Nel caso in cui non si siano avuti sinistri basterà seguire lo stesso iter precedentemente descritto, considerando però gli importi del preventivo solo come indicativi e rifare il preventivo in data più prossima alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, invece, si siano avuto sinistri, si dovrà contattare l'attuale Compagnia assicuratrice e richiedere i sinistri avuti per risalire alla classe di merito indicativa, a tre mesi dalla scadenza della polizza.

Nel caso in cui fosse cambiato contraente della polizza nel corso dell'ultimo anno, come varierebbe la classe di merito?

Nel caso in cui l'unica variazione riguardasse il contraente, la classe di merito non cambierebbe. Nel caso in cui la variazione riguardasse il contraente e l'intestatario al P.R.A. (come nel caso del passaggio di proprietà) la classe di assegnazione sarebbe la 14°.

Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?

Sì, si può stipulare una polizza R.C.A. anche senza essere il proprietario del veicolo. Va comunque ricordato che la classe bonus-malus utilizzata per la polizza è quella del proprietario e non del contraente.

La Circolare N. 502/D precisa che il contraente può essere diverso da un'annualità all'altra, e utilizzare la classe bonus-malus del proprietario, sempre che questi rimanga invariato.

La Assicurazione obbligatoria R.C.Auto precisa, infine, che una variazione di titolarità del veicolo da più intestatari a uno solo di essi fa mantenere a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito.

Si può variare l'intestatario al P.R.A. in corso di sostituzione di un contratto assicurativo?

Nel caso in cui venisse modificato l'intestatario al P.R.A., la Compagnia non potrebbe procedere alla sostituzione del contratto e si perderebbe, di conseguenza, la classe di merito acquisita. Sarebbe comunque possibile stipulare un nuovo contratto con la 14° classe di assegnazione.