Convenzione per l'indennizzo diretto


Premessa
1. Nell'intento di accelerare la liquidazione dei sinistri con danni a persone e cose determinati da collisione tra veicoli a motore, le imprese sottoscritte assumono nei loro reciproci rapporti e, in pratica, a vantaggio dei propri assicurati con contratti stipulati in Italia le obbligazioni di cui appresso, rendendosi promotrici, per il migliore adempimento delle medesime, delle strutture consortili all'uopo necessarie ed adeguate alla iniziativa.
2. La presente Convenzione e la relativa Appendice costituiscono, con gli allegati "Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali", "modulo di denuncia di sinistro" previsto dall'art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977, " manuale informativo Cid lesioni", "manuale informativo SIC", "manuale informativo SITA", "scheda di segnalazione" allo Schedario Sinistri R.C. dell'ANIA, "criteri e misure per la liquidazione dei danni alla persona" stabiliti dalla legge n. 57 del 5 marzo 2001 e "baremes medico legali" di cui al D.M. 3 luglio 2003, una unità inscindibile sicché l'adesione alla Convenzione implica automaticamente accettazione incondizionata anche degli altri documenti citati così come l'espressione "Convenzione", adottata di seguito, si intende riferita all'insieme dei documenti più su citati.
3. La presente Convenzione è aperta ad ogni impresa di assicurazione abilitata, ai sensi delle norme vigenti, ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. L'impresa, che intenda aderire alla Convenzione, dovrà inviare la richiesta di adesione al Presidente dell'Assemblea delle partecipanti.

Alla richiesta dovrà allegare:
1) dichiarazione di impegno a costituire, nei tempi prescritti, con le modalità di cui all'art. 18, fideiussione bancaria a favore del Consorzio - calcolata sulla base dei dati desumibili dai documenti di bilancio o dai registri prescritti dalla legge per il lavoro diretto italiano - di importo pari all'1% dell'ammontare dei premi lordi R.C.A. dell'esercizio precedente, esclusi i natanti e dedotte le sole imposte a carico degli assicurati, con un minimo da determinarsi a cura del Comitato Esecutivo secondo necessità;
2) nota illustrativa della struttura e composizione della Organizzazione per la liquidazione dei sinistri R.C.A. sul territorio nazionale (-);
3) dichiarazione di impegno ad applicare a tutti i sinistri, che coinvolgano propri assicurati R.C.A. e che presentino i requisiti di cui al successivo art. 2, la procedura di liquidazione disciplinata dalla presente Convenzione, svolgendo a tal fine la necessaria opera di divulgazione presso gli stessi e, al momento della denuncia del sinistro, l'opportuna azione di convincimento dei danneggiati indennizzabili direttamente ad avvalersi della anzidetta procedura.
4) dichiarazione di impegno ad attivare, secondo i tempi stabiliti dal Comitato Esecutivo, tutti i collegamenti e i flussi informatici necessari a comunicare con il SIC e con il Consorzio.

L'ammissione, deliberata dal Comitato Esecutivo, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo al decorso di trenta giorni dallo svolgimento di tutti gli adempimenti prescritti ed in particolare dall'avvenuta costituzione e presentazione al Comitato della fideiussione.
Il Comitato Esecutivo è tenuto a dare immediata comunicazione alle imprese partecipanti dell'ammissione di nuove imprese indicandone la data di decorrenza: la Convenzione sarà operante per i sinistri verificatisi a partire da tale data.

ART.1
Obbligo di indennizzo
1. Ogni impresa partecipante, operando quale mandataria di ogni altra impresa partecipante, si impegna, nei confronti di queste ultime, a risarcire, nell'interesse e nel nome di ogni altra impresa partecipante e con le modalità appresso indicate, i propri assicurati R.C.A. e gli altri aventi diritto a termini della presente Convenzione secondo il grado di responsabilità nella determinazione del sinistro che sia imputabile a soggetto assicurato R.C.A. presso altra impresa partecipante. Il mandato è gratuito.
2. Le imprese partecipanti, che nella funzione sopraddetta assumono veste di "impresa mandataria" (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), si danno quindi reciprocamente atto che gli indennizzi, che ciascuna di esse versa ai propri assicurati R.C.A. ed agli altri aventi diritto in esecuzione dell'impegno di cui sopra, si intendono corrisposti in nome e per conto di quella tra esse che di volta in volta presti l'assicurazione, a norma della legge 990/1969 e successive modifiche, a favore del responsabile civile e che, assumendo in tale funzione la veste di "impresa debitrice" (così di seguito indicata nel testo della presente Convenzione), è tenuta al rimborso all'impresa mandataria, nella misura di cui al successivo art. 8, dell'indennizzo da questa versato e di quant'altro previsto dallo stesso art. 8.
3. In dipendenza di quanto precede, le imprese partecipanti si obbligano a rinviare a quella tra esse che di volta in volta risulti dover assumere veste e funzione di "impresa mandataria", a norma della presente Convenzione, chiunque chieda il risarcimento di danni - salvo che la richiesta non sia formulata ai sensi dell'art.3 del D.L. n. 857 de 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive modifiche - per un sinistro come definito nell'art. 2. (-)
4. Al ricevimento del modulo di denuncia di sinistro dal proprio assicurato, l'impresa mandataria verificherà immediatamente se le caratteristiche obiettive del sinistro, risultanti dall'anzidetto modulo, ne consentono la gestione a sua cura ed a norma della presente Convenzione. In caso affermativo l'impresa mandataria è tenuta a darne immediata comunicazione allo Schedario Sinistri R.C. dell'ANIA, compilando l'apposita sezione della scheda di segnalazione, ed a inoltrare interrogazione al SIC per la verifica della copertura assicurativa del responsabile.
5. La presente Convenzione non si applica ai sinistri, come definiti all'art. 2, per i quali l'impresa mandataria abbia ricevuto il modulo di denuncia in data posteriore a quella dell'operatività della cessazione o sospensione, a qualsiasi titolo avvenuta, dell'impresa debitrice dallo stato di impresa partecipante.

ART.1 Bis
Tutela dei dati personali ex D.lgs 196/2003
Le imprese consorziate si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge sul trattamento dei dati per l'invio degli stessi al Consorzio e alle imprese partecipanti.

ART.2
Condizioni di applicazione
1.La presente Convenzione si applica ai sinistri da circolazione stradale: stradale:

  • verificatisi ovunque nel mondo;
  • conseguenti a collisione tra non più di due veicoli a motore, identificati e coperti da assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche, prestata da una tra le imprese partecipanti, esclusi comunque i ciclomotori e le macchine agricole;
  • che abbiano provocato danni al veicolo assicurato con l'impresa mandataria e ad una o più persone a bordo di tale veicolo e a cose trasportate di loro proprietà secondo le previsioni e nei limiti di cui ai successivi art. 4 e 5;
  • per i quali l'impresa mandataria possa gestire in Italia i suddetti danni a norma della presente Convenzione;
  • per i quali i conducenti abbiano redatto e congiuntamente sottoscritto il modulo di denuncia di sinistro previsto dall'art. 5 del D.L. n. 857 del 23.12.1976 convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977;
  • per i quali l'avente diritto al risarcimento non si avvalga della procedura liquidativa - prevista dall'art. 3 del D.L. n. 857 del 23.12.1976, convertito nella legge n. 39 del 26.2.1977 e successive modifiche.

Le condizioni suddette devono congiuntamente ricorrere in ogni sinistro.
2. Se nel corso della gestione convenzionale l'impresa mandataria rilevi la cessazione di una delle condizioni previste al precedente punto 1, salvo quella di cui al punto f, ne darà immediata comunicazione all'impresa debitrice inviandole quanto in proprio possesso od a propria conoscenza in ordine all'intera gestione del sinistro o alle partite o tipologie di danno per le quali non sussistano più le condizioni di applicazione della Convenzione

ART.3
Gestione del sinistro
La gestione del sinistro, secondo i principi della presente Convenzione, compete all'assicuratore del veicolo danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile per quanto riguarda i danni al veicolo stesso, alle persone ed alle cose trasportate.
La gestione dei danni alle persone e alle cose decade se il veicolo vettore, assicurato con la mandataria, non abbia subito danni indennizzabili ai sensi della presente Convenzione.
La rivalsa di enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro non impedisce l'applicazione della Convenzione e la sua gestione compete all'impresa destinataria della rivalsa secondo i normali criteri di legge.

ART.4
Perizia e liquidazione dei danni materiali
1. L'impresa corrisponderà al proprio assicurato, nell'interesse e nel nome dell'impresa debitrice, l'intero risarcimento a questi dovuto per i danni al veicolo e per quelli riconosciuti a titolo di fermo vettura, spese di rimozione, trasporto, svalutazione e simili.
2. I danni materiali arrecati al veicolo assicurato sono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria. La perizia è obbligatoria per danni di entità superiore all'importo che sarà fissato dal Comitato Esecutivo: quando il danno non ecceda tale importo, le imprese partecipanti possono indicare l'ammontare del danno materiale con valutazione sommaria o documentazione equivalente.
3. L'ammontare del danno, di cui al precedente comma, dovrà essere determinato sulla base della valutazione tecnica dei tempi di riparazione del veicolo e della quantificazione dei costi della manodopera e dei ricambi.
4. L'impresa mandataria farà luogo all'accertamento del danno al veicolo - sempre che l'assicurato l'abbia messa in condizione di procedervi - entro 10 giorni dalla sua messa a disposizione.
5. Entro 15 giorni dall'avvenuto accertamento del danno, l'impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare il danno al proprio assicurato in applicazione della presente Convenzione.
6. I danni alle cose trasportate sul veicolo assicurato con l'impresa mandataria vanno valutati secondo la migliore tecnica liquidativa e sono indennizzabili nei limiti previsti dall' art. 5.1 anche in assenza di danni alla persona del loro proprietario purché conducente o trasportato sul veicolo vettore,che abbia subito danni.

ART.5
Perizia e liquidazione dei danni fisici
1. L'impresa corrisponderà all'avente diritto, nell'interesse e nel nome dell'impresa debitrice, il risarcimento a lui dovuto per il danno alla persona la cui valutazione, nella sua interezza, non superi il limite massimo di 15.000 euro ad esclusione di quanto dovuto ad enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro.Nell'importo suddetto rientrano i danni riconosciuti a titolo di invalidità permanente e inabilità temporanea (biologici, morali e patrimoniali), le spese mediche e i danni alle cose trasportate
Nell'importo suddetto rientrano i danni riconosciuti a titolo di invalidità permanente e inabilità temporanea (biologici, morali e patrimoniali), le spese mediche e i danni alle cose trasportate.
2. I danni fisici sono periziati a cura e spese dell'impresa mandataria. La perizia medico-legale è obbligatoria per danni da invalidità permanente di entità superiore alla percentuale che sarà fissata dal Comitato Esecutivo; quando i danni non eccedano tale percentuale, le imprese partecipanti possono indicare il loro ammontare con parere del medico fiduciario aziendale.
3. La valutazione medico legale delle lesioni è determinata con riferimento ai barèmes medico legali di cui al D.M. 3 luglio 2003, pubblicato su G.U. 11 settembre 2003 s.g. 211
4. L'ammontare del risarcimento dovuto per inabilità temporanea e/o invalidità permanente è determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 5 punto 2 e dell'Allegato A della legge 5 marzo 2001 n. 57.
5. L'impresa mandataria farà luogo all'accertamento del danno a persona - sempre che l'interessato l'abbia messa in condizione di procedervi - entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione dell'inabilità temporanea o del consolidamento dei postumi di invalidità permanente.
6. Entro 15 giorni dall'avvenuto accertamento del danno, l'impresa mandataria si impegna a liquidare ed a pagare l'indennizzo spettante all'avente diritto in applicazione della presente Convenzione.

ART.6
Offerta di liquidazione
In caso di mancato accordo con il danneggiato sull'entità dell'indennizzo, l'impresa mandataria, ove ne sussistano i presupposti, gli corrisponderà il risarcimento nella misura da essa offerta e nello stesso termine di 15 giorni di cui agli articoli 4 n. 5 e 5 n. 6. La somma in tal modo corrisposta va imputata nella liquidazione definitiva del danno che l'interessato potrà ancora richiedere alla stessa impresa mandataria o all'impresa debitrice.
L'eventuale integrazione dell'offerta da parte della mandataria comporta la restituzione alla debitrice dell'importo da questa già rimborsato ed il successivo addebito alla stessa dell'intero indennizzo.

ART.7
Determinazione del grado di responsabilità
1. Il grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato sarà determinato dall'impresa mandataria sulla scorta delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro ed in rapporto a quanto previsto dallo "Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali" allegato alla presente Convenzione.
2. Qualora il sinistro si sia verificato in circostanze non espressamente previste nello "Schema " allegato, il grado di responsabilità sarà determinato secondo le regole dettate dalla comune esperienza, con ovvio riferimento alle norme di leggi e regolamenti.
3. In caso di responsabilità concorsuale l'impresa mandataria è tenuta a gestire integralmente i danni fisici dei trasportati sul veicolo assicurato, a prescindere dal grado di responsabilità del suo conducente, richiedendo poi alla debitrice il rimborso della sola quota imputabile all'assicurato di quest'ultima impresa.
4. L'erronea interpretazione dello "Schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali" non da diritto all'impresa debitrice di ottenere la restituzione dell'importo addebitatole.

ART.8
Rapporti contabili
1. Per i sinistri rientranti nella presente Convenzione l'impresa debitrice rimborsa all'impresa mandataria il 100% della somma da questa liquidata a titolo di risarcimento dei danni oppure a norma dell'art. 6, salvo quanto previsto dall'art. 7 n.3, nell'osservanza delle regole e limitazioni fissate dalla presente Convenzione.In considerazione della reciprocità dei rapporti che si istituiranno tra le imprese partecipanti alla presente Convenzione e dell'esigenza di semplificare il più possibile la gestione dei rapporti medesimi, resta escluso qualsiasi rimborso delle spese sostenute dall'impresa mandataria per la liquidazione dei sinistri, salvo quanto previsto dal successivo n. 5.
In considerazione della reciprocità dei rapporti che si istituiranno tra le imprese partecipanti alla presente Convenzione e dell'esigenza di semplificare il più possibile la gestione dei rapporti medesimi, resta escluso qualsiasi rimborso delle spese sostenute dall'impresa mandataria per la liquidazione dei sinistri, salvo quanto previsto dal successivo n. 5.
2. L'impresa mandataria provvederà a conservare presso i propri archivi i relativi fascicoli di danno a disposizione del Consorzio e dell'impresa debitrice, nel rispetto dei tempi e delle procedure fissati dal Comitato Esecutivo.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Esecutivo opererà un confronto dei costi medi di ogni consorziata con ciascuna delle altre secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo. Tali valori verranno utilizzati per il calcolo dei conguagli finalizzati a valorizzare l'efficienza aziendale nella gestione dei sinistri CID.
4. Le imprese partecipanti regoleranno reciprocamente in via definitiva i loro rapporti contabili con le modalità e nei tempi stabiliti dal Comitato Esecutivo con apposito regolamento.
5. Nei rapporti tra due imprese, qualora risulti che, nell'esercizio considerato, la somma complessivamente pagata, a livello nazionale, dall'impresa mandataria per conto dell'impresa debitrice sia inferiore a quella complessivamente pagata dalla seconda di dette imprese per conto della prima, l'impresa mandataria corrisponderà all'impresa debitrice, per l'anticipazione finanziaria, l'importo risultante dall'applicazione sulla somma eccedente di un tasso di interesse mensile, secondo le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo.

ART.9
Rimborsi e restituzioni
1. Il Comitato Esecutivo, sulla base degli elenchi mensili di cui al precedente art. 8, n. 2, determinerà la posizione creditoria o debitoria di ciascuna impresa nei confronti di ognuna delle altre Consorziate per il mese in oggetto, dandone comunicazione alle imprese. Il rimborso degli indennizzi effettuato secondo Convenzione deve essere comunicato al Comitato Esecutivo entro il termine da quest'ultimo stabilito, a pena di decadenza.
Il Comitato può sospendere il rimborso all'impresa mandataria di un indennizzo da essa pagato finché non risulti verificata la copertura assicurativa dell'impresa debitrice o l'elenco dei sinistri pagati non contenga tutti i dati previsti.
2. Entro il termine e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, le imprese, il cui saldo complessivo risulterà a loro debito, dovranno bonificare a favore del Consorzio il saldo da ciascuna dovuto. Il Comitato provvederà quindi a bonificare alle imprese, il cui saldo complessivo risulterà a loro credito, il saldo a ciascuna dovuto.
Il Comitato ha facoltà di modificare eccezionalmente, nei confronti di una impresa partecipante, il termine e le modalità di cui al comma precedente qualora lo giustifichino precedenti ritardi o inadempienze dell'impresa stessa.
3. L'impresa debitrice entro il termine e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, a pena di decadenza - potrà segnalare all'impresa mandataria:

  • ) i sinistri per i quali abbia rilevato erronea applicazione della Convenzione: nei trenta giorni successivi alla segnalazione, il relativo indennizzo sarà rimborsato dall'impresa mandataria che potrà curarne il recupero nei confronti di chi debba darsene eventuale carico;
  • eventuali contestazioni sugli indennizzi ad essa addebitati: dette contestazioni formeranno oggetto di esame per una soluzione da conseguirsi secondo la procedura descritta al n. 3 dell'Appendice alla Convenzione consortile, salvo il ricorso al Comitato Esecutivo ai sensi del successivo articolo 17 n.3.

4. Rientrano nella erronea applicazione della Convenzione le contestazioni dell'impresa debitrice relative a carenza di assicurazione ai sensi della legge 990/1969 e successive modifiche; in tal caso l'impresa debitrice segnalerà l'irregolare pagamento all'impresa mandataria richiedendole la restituzione dell'importo rimborsato, salve le eccezioni previste. Il termine per la richiesta di restituzione dell'importo rimborsato, a differenza di quanto stabilito dal precedente punto 3, è stabilito dal Comitato Esecutivo.
5. Il Comitato Esecutivo provvederà ad effettuare, a nome e per conto delle imprese partecipanti, controlli sui sinistri indennizzati per accertare la corretta applicazione della Convenzione, richiedendo le relative pratiche alle imprese interessate. Le imprese si obbligano ad ottemperare alle richieste del Comitato nei modi e nei termini da esso fissati.
6. Il Comitato Esecutivo provvederà, entro il mese di aprile di ciascun anno e con le modalità di cui ai precedenti nn. 1 e 2, al regolamento fra le imprese partecipanti dei saldi dovuti a norma dell'art. 8, nn. 4 - 5.
7. In caso di mancato versamento, nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Esecutivo, del saldo complessivo mensile debitore di cui al precedente punto 2 ovvero dei saldi di cui al precedente n. 8, il Comitato, previa diffida scritta all'impresa inadempiente ad eseguire il versamento entro le successive ventiquattrore, provvederà a richiedere l'importo necessario all'Istituto fideiussore, assegnando all'impresa stessa, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 20, n. 3, un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per tutte le Partecipanti l'obbligo di cui all'art. 1 nei confronti dell'impresa inadempiente.

ART.10
Penalità
1. Quando nei riguardi di un'impresa mandataria sia accertato che il numero di tutti i risarcimenti da essa effettuati per conto delle imprese, che abbiano corrisposto indennizzi per suo conto, sia complessivamente inferiore al numero di quelli effettuati da dette imprese per conto della stessa, il Comitato Esecutivo applicherà all'impresa mandataria una penalità pari al prodotto della differenza di sinistri rilevata per un valore annualmente stabilito dal Comitato stesso a seconda della tipologia di danno considerata, se nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento l'impresa mandataria non abbia documentato l'inesattezza dei numeri indicati, ne richiederà l'importo all'Istituto fideiussore se l'impresa stessa non lo abbia versato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato, e le assegnerà un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per tutte le Partecipanti l'obbligo di cui all'art. 1 nei confronti dell'impresa inadempiente. Il Comitato Esecutivo può decidere l'applicazione delle penalità, di cui al comma precedente, distintamente per i danni alle persone ed ai veicoli.
2. Quando nei riguardi di un'impresa mandataria siano accertate violazioni di particolari regolamenti di gestione della Convenzione posti in essere a sensi del punto x) e v) dell'art. 13, n. 3, il Comitato Esecutivo applicherà all'impresa stessa la penalità prevista dal relativo Regolamento se nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento l'impresa mandataria non abbia documentato l'ineccepibilità del proprio comportamento, ne richiederà l'importo all'Istituto fideiussore se l'impresa stessa non lo abbia versato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato, e le assegnerà un termine non superiore a 15 giorni per la ricostituzione della fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per tutte le Partecipanti l'obbligo di cui all'art. 1 nei confronti dell'impresa inadempiente.
3. Quando due imprese appartenenti allo stesso Gruppo societario abbiano ragioni sociali simili o comunque facilmente confondibili tra loro, possono chiedere di essere considerate, agli effetti del calcolo delle penalità, come un'unica impresa. La richiesta deve essere presentata al Comitato Esecutivo entro il 30 settembre; è valida, se accolta, per il solo esercizio successivo e può essere rinnovata di anno in anno. In caso di accoglimento della richiesta, il "numero di indennizzi corrisposti", di cui al precedente n. 1, si intende riferito alla globalità dei risarcimenti riguardanti le due imprese sia quali mandatarie che debitrici. Qualora le stesse imprese, unitariamente considerate ai sensi del comma precedente, risultino penalizzate, le penalità saranno tra loro ripartite al 50%.

PARTE SECONDA
Struttura consortile per l'attuazione dell'indennizzo diretto

ART.11
Sedi ed organi del consorzio
Il Consorzio volontario con attività interna, costituito dalle imprese partecipanti ed operante nei confronti delle medesime per la realizzazione delle finalità della presente Convenzione e per il migliore adempimento delle obbligazioni che ne discendono, ha sede in Milano ed opera attraverso i seguenti organi: l'Assemblea delle imprese partecipanti, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori. Le imprese partecipanti sono tenute all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi consortili nell'ambito della loro competenza statutaria.

ART.12
Assemblea
1. . Spetta all'Assemblea delle imprese partecipanti:

  • nominare il suo Presidente;
  • nominare il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori;
  • deliberare, tenendo anche conto del parere reso dal Comitato Esecutivo, su quanto forma oggetto della presente Convenzione e, in particolare, sulle modifiche e sugli adeguamenti al testo della stessa;
  • deliberare, su proposta del Comitato Esecutivo, sulle sanzioni nei riguardi di imprese partecipanti e comunque su ogni altro provvedimento inerente al funzionamento della Convenzione;

2. Partecipano all'Assemblea con diritto di voto le imprese che siano state ammesse nel Consorzio almeno sei mesi prima dell'Assemblea stessa. Ogni impresa partecipante può rappresentare per delega non più di un'altra impresa partecipante.
3. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta delle imprese partecipanti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, intendendosi con ciò espressamente qui richiamate e confermate le norme di cui all'art. 13 ("Costituzione e svolgimento dell'Assemblea") dello statuto dell'ANIA, con esclusivo riferimento ai premi lordi R.C.A., dedotte le sole imposte a carico degli assicurati, per il lavoro diretto italiano e con l'avvertenza che il richiamo all'art. 12 non è rilevante.

ART.13
Comitato esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo è composto di 16 membri scelti dall'Assemblea nell'ambito della Direzione Generale di ogni impresa aderente alla Convenzione o, comunque, tra i Direttori dei Servizi Auto o liquidativi delle stesse imprese.
2. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per più mandati. Se cessano dall'incarico per qualsiasi motivo uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Spetta al Comitato Esecutivo di:

  • eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, nominare un Direttore attribuendogli la firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente può rimanere in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che il Comitato, in casi obiettivamente eccezionali, non ritenga di prorogarne il mandato per un periodo non superiore a tre anni. Decorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico il Presidente uscente del Comitato può essere nuovamente rieletto.
  • proporre all'Assemblea le modifiche e gli adeguamenti al testo della presente Convenzione;
  • determinare e notificare, a norma dell'art. 8, n.3, alle imprese partecipanti i "costi medi aziendali CID";
  • valutati i dati consuntivi annuali relativi alla gestione dei sinistri in applicazione della presente Convenzione, decidere, con riferimento alle operazioni da compiersi nell'anno successivo, le modalità della regolazione definitiva dei rapporti contabili tra le imprese partecipanti ai sensi dell'art.8, n.4, anche distintamente per i danni ai veicoli, alle persone e alle cose;
  • fissare i termini di cui agli artt. 9.1, 9.3 e 9.4;
  • vigilare sulla corretta applicazione della presente Convenzione e, salvo il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 22, dirimere, anche su istanza di una soltanto tra le imprese partecipanti, ogni divergenza che possa insorgere tra esse per quanto attiene alla interpretazione ed applicazione della presente Convenzione;
  • verificata la regolarità della richiesta di adesione, a norma della "Premessa" n. 3, o della richiesta di riammissione, a norma dell'art. 24, invitare l'impresa richiedente alla costituzione della fideiussione e, quando l'impresa stessa abbia a ciò provveduto, dichiararne la partecipazione alla Convenzione ed informarne le altre imprese partecipanti;
  • deliberare in ordine all'effettuazione del richiamo e della diffida scritti e proporre discrezionalmente all'Assemblea l'adozione dell'espulsione a norma dell'art. 17;
  • eseguire le delibere dell'Assemblea in ordine alle sanzioni da questa irrogate;
  • applicare alle imprese partecipanti le penalità come previsto dall'art. 10, nn. 1, 2, 3, per quest'ultimo punto, previa la necessaria delibera;
  • autorizzare, anche in via permanente, il Presidente del Comitato ed il Tesoriere congiuntamente a richiedere all'Istituto fideiussore dell'impresa inadempiente il saldo dovuto nei casi di cui all'art. 9, n. 7, a richiedere all'Istituto fideiussore dell'impresa oggetto del provvedimento, di cui all'art. 10, l'importo corrispondente alla penalità comminata, nonché ad autorizzare l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 20;
  • deliberare il preventivo della spesa necessaria al funzionamento degli organi previsti dalla Convenzione e degli uffici necessari alla attuazione della medesima e curarne la ripartizione fra le imprese partecipanti;
  • predisporre entro il 30 giugno la relazione annuale sull'attuazione della Convenzione ed il rendiconto annuale da trasmettere al Presidente dell'Assemblea che li sottopone all'approvazione di quest'ultima entro il mese successivo;
  • deliberare il regolamento di esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 9, nn. 1, 2 e 6;
  • determinare il limite di entità dei danni materiali e fisici, al di sopra del quale è obbligatoria la perizia ai sensi dell'art. 4, n. 2 e 5 n. 2, e modificarlo quando ne rilevi l'opportunità;
  • determinare e notificare alle imprese partecipanti, a chiusura di ogni esercizio, il tasso di cui all'art. 8, n. 5 e le modalità da applicarsi alle anticipazioni finanziarie rilevate nell'esercizio trascorso;
  • determinare e notificare alle imprese partecipanti, nel mese di dicembre di ogni esercizio, gli importi forfettari e le modalità di applicazione delle penalità di cui all'art. 10, n. 1, a valere per l'esercizio successivo;
  • determinare l'importo minimo delle fideiussioni bancarie di cui all'art. 18 e modificarlo secondo necessità;
  • deliberare il regolamento della gestione amministrativa dei sinistri dopo il pagamento dell'indennizzo diretto;
  • approntare gli strumenti e definire le procedure ai fini del controllo previsto dall'art. 9, n. 5 nonché applicare alle imprese partecipanti le penalità previste dallo specifico Regolamento;
  • deliberare l'aumento della fideiussione di un'impresa partecipante nell'ipotesi di cui all'art. 18, n. 3, ed il suo ripristino al livello normale quando ne ravvisi l'opportunità;
  • deliberare e rendere immediatamente esecutive, in particolari aree territoriali e/o circostanze, modifiche delle condizioni e delle procedure di applicazione della Convenzione con provvedimento da sottoporre ad approvazione della successiva Assemblea, fatti salvi in ogni caso gli effetti del provvedimento fino al momento della delibera assembleare.

4. Il Comitato Esecutivo è convocato e presieduto dal suo Presidente.
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Al Presidente del Comitato Esecutivo è attribuita la rappresentanza del Consorzio con firma libera. Il Presidente inoltre rappresenta il Consorzio in giudizio con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative e di istituire procedure arbitrali, nonché di resistere alle liti giudiziarie ed arbitrali instaurate contro il Consorzio stesso, nominando a tali fini avvocati, procuratori legali ed esperti.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, con gli stessi poteri, il Vicepresidente.
7. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio con firma libera salvo quanto previsto dal precedente n. 3 m.
8. Il Direttore esercita le attribuzioni che gli vengono delegate dal Comitato Esecutivo e risponde al Presidente per lo svolgimento della propria attività.

ART.14
Presidente dell' assemblea
1.Il Presidente dell'Assemblea può essere eletto anche tra coloro che non abbiano ricoperto o non ricoprano cariche presso imprese di assicurazione.
2. Spetta al Presidente di convocare e presiedere l'Assemblea ogni qual volta egli lo ritenga oppure ne faccia richiesta un quinto del numero delle imprese partecipanti. Il Presidente dell'Assemblea partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Esecutivo e può richiederne al suo Presidente la convocazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'Assemblea lo sostituisce, nello svolgimento dell'attività di sua competenza, con gli stessi poteri, il Presidente del Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Dopo due mandati consecutivi il Presidente dell'Assemblea può essere nuovamente eletto decorsi tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.

ART.15
Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita le funzioni attribuite dalle disposizioni di legge in quanto applicabili al Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata. I suoi membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART.16
Contributi delle imprese partecipanti
Ogni impresa partecipante è tenuta a contribuire, sulla base del preventivo deliberato dal Comitato Esecutivo, alle spese occorrenti per il funzionamento degli organi previsti dalla Convenzione e degli uffici necessari all'attuazione della medesima in misura proporzionale all'ammontare dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati - quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all'Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal decreto legislativo del 17.3.1995 n. 175.

PARTE TERZA
Sanzioni e garanzie di adempimento - Durata - Recesso e decadenza Regole finali e transitorie

ART.17
Sanzioni
1. Le sanzioni previste in caso di violazione di una o più tra le norme della presente Convenzione sono le seguenti e possono applicarsi anche nei confronti di imprese già penalizzate a norma dell'art. 10:

  • richiamo scritto;
  • diffida scritta qualora il richiamo non abbia avuto efficacia;
  • espulsione - su proposta discrezionale del Comitato Esecutivo - con eventuale pubblicità al provvedimento a mezzo stampa e spese da richiedersi all'Istituto fideiussore dell'impresa espulsa, qualora
    - anche la diffida scritta non abbia avuto efficacia; oppure
    - l'impresa abbia dovuto ricostituire per più di due volte, nel corso dello stesso esercizio annuale, la fideiussione a norma dell'art. 9, n. 7; oppure
    - l'impresa non abbia provveduto al versamento dei contributi a suo carico di cui all'art. 16.

L'applicazione delle sanzioni è rimessa al voto decisionale dell'Assemblea, salva la deroga prevista al successivo n. 3.
2. In caso di espulsione il provvedimento ha effetto dal giorno stabilito dall'Assemblea: i debiti gravanti, in dipendenza della presente Convenzione, l'impresa espulsa - ivi comprese le penalità a norma dell'art. 10 - saranno soddisfatti a cura del Comitato Esecutivo, qualora non vi provveda direttamente l'impresa espulsa, con richieste all'Istituto che presta la fideiussione e sino ad esaurimento della stessa. Eventuali eccedenze di debiti restano a carico dell'impresa, recedente od espulsa, che con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegna al saldo delle stesse nei tre mesi successivi alla data di recesso o di espulsione.
3. Le imprese partecipanti si impegnano a segnalare direttamente al Comitato Esecutivo, e per conoscenza all'impresa interessata, tutte le violazioni di cui esse siano venute a conoscenza, indicando anche il nome dell'impresa che avrebbe compiuto l'infrazione. Quando in base alle segnalazioni pervenute ed alle conseguenti verifiche operate dal Consorzio tali segnalazioni o in base alle risultanze dei controlli di cui all'art. 9, n. 5, il Comitato Esecutivo ravvisi un comportamento sistematico di impresa, ha la facoltà, in deroga all'art. 12, n. 1d, di procedere al richiamo scritto e alla diffida scritta e di proporre all'Assemblea l'espulsione di cui al n. 1.
4. Al Comitato Esecutivo sono attribuite le più ampie facoltà di indagine con obbligo per le imprese di agevolare l'espletamento dei compiti del Comitato e di sottoporsi lealmente alle indagini da esso esperite. L'impresa è tenuta ad attuare, nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento preso, ogni altra disposizione posta a suo carico, ivi compresa la restituzione di importi indebitamente percepiti o il ristoro del pregiudizio arrecato ad altra impresa, e deve darne immediata comunicazione al Comitato impegnandosi formalmente ad evitare il ripetersi delle violazioni.

ART.18
Fideiussioni
1. Ciascuna impresa partecipante deve costituire a favore del Consorzio una fideiussione bancaria biennale, da rinnovarsi alla scadenza, di importo pari all'1% dell'ammontare complessivo dei premi lordi del Ramo 10 dell'esercizio precedente - escluse le sole imposte a carico degli assicurati - quali si desumono, per le imprese aventi sede legale in Italia, dal modulo 17 di vigilanza per il lavoro diretto italiano, comprensivo dei contratti stipulati in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi negli Stati aderenti all'Unione Europea, o, per le imprese non aventi sede legale in Italia, dai documenti contabili previsti dal decreto legislativo del 17.3.1995 n. 175.
La fideiussione non può essere inferiore al minimo determinato a cura del Comitato Esecutivo secondo necessità e deve essere prestata, nel testo predisposto dal Comitato stesso, da un solo istituto di credito tra quelli sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia.
All'atto di assumere la fideiussione, l'Istituto dovrà impegnarsi a pagare, a semplice richiesta, nei limiti della garanzia prestata, gli importi richiesti dal Consorzio, il quale agirà con firma congiunta delle persone che rivestono la carica di Presidente del Comitato Esecutivo e di Tesoriere.
2. Ogni impresa partecipante, all'atto del rinnovo biennale, ragguaglierà l'importo della propria fideiussione - calcolata a norma del n. 1 - alle variazioni del proprio montepremi R.C.A., come sopra determinato, dell'esercizio precedente.
3. Quando un'impresa partecipante presenti, nella regolazione mensile dei rapporti contabili di cui all'art. 8, n.1, un saldo debitore superiore alla propria fideiussione, il Comitato Esecutivo potrà far obbligo all'impresa stessa di elevare, anche immediatamente, la fideiussione fino al limite del saldo suddetto e potrà revocare il provvedimento quando ne ravvisi l'opportunità.

ART.19
Durata
La presente Convenzione avrà la durata di quindici anni prorogabile una o più volte con deliberazione dell'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza delle imprese partecipanti. La prossima scadenza è fissata al 31 dicembre 2020.

ART.20
Recesso - Decadenza - Sospensioni
1. . Ciascuna delle imprese partecipanti potrà recedere dalla Convenzione dandone preavviso entro il 30 settembre di ogni anno ed il recesso si intenderà operante dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. I provvedimenti, che dichiarino la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della R.C.A. o la revoca dell'autorizzazione stessa o la messa in liquidazione coatta amministrativa di impresa partecipante, determinano l'automatica perdita per l'impresa stessa dello stato di impresa partecipante, con effetto dal giorno del provvedimento: i rapporti contabili nei riguardi dell'impresa decaduta saranno regolati, in via definitiva, a norma del precedente art. 8, regolati i quali il Consorzio autorizzerà la estinzione della fideiussione a suo favore ai sensi dell'art. 18.
3. La fideiussione bancaria non prestata secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 18, n. 1; la mancata ricostituzione della fideiussione nelle ipotesi di cui all'art. 9, n. 7 ed all'art. 10, nn. 1 e 2,; la disdetta o la revoca della fideiussione da parte dell'Istituto garante senza costituzione di nuova fideiussione presso altro Istituto; il mancato rinnovo biennale della fideiussione o il rinnovo senza l'adeguamento di cui all'art. 18, n. 2; la mancata elevazione della fideiussione nell'ipotesi di cui all'art. 18, n. 3, determinano l'automatica decadenza dal Consorzio dell'impresa partecipante dopo che sia inutilmente decorso il termine di 15 giorni assegnato all'impresa stessa dal Comitato Esecutivo per regolarizzare la posizione. Il regolamento dei debiti gravanti l'impresa decaduta avverrà a norma dell'art. 17, n. 2.
4. In caso di disdetta o revoca, da parte dell'Istituto garante, della fideiussione prestata a favore di una Consorziata, il Comitato Esecutivo, durante il decorso dei termini di preavviso della disdetta o della revoca, può sospendere per tutte le imprese partecipanti l'obbligo di cui all'art. 1 nei confronti della Consorziata stessa, salvo in ogni caso quanto previsto dal comma precedente.
5. Il provvedimento Isvap di scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari di una impresa partecipante determina l'obbligo per l'impresa stessa di elevare la propria fideiussione al triplo di quella in corso entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento ovvero entro il quarantesimo giorno in presenza di motivata richiesta del Commissario straordinario: in caso di mancata elevazione della fideiussione l'impresa è sospesa dal Consorzio fino alla revoca del provvedimento stesso. I rapporti contabili con l'impresa sospesa saranno regolati a norma degli artt. 8 e 9 e, dopo la loro chiusura finale, il Consorzio autorizzerà l'estinzione della fideiussione costituita a proprio favore a sensi dell'art. 18. L'impresa sospesa decade definitivamente dalla partecipazione alla Convenzione qualora si realizzi l'ipotesi di cui all'art. 9, n. 7 e siano inutilmente scaduti i termini eventualmente assegnati dal Comitato per la ricostituzione della fideiussione. In caso di revoca della gestione straordinaria con conseguente ripristino della gestione ordinaria:

  • l'impresa rimasta nel Consorzio con fideiussione maggiorata può riportare la propria fideiussione al normale livello a far tempo dal trentesimo giorno successivo al decreto di revoca;
  • l'impresa, sospesa dal Consorzio, può rientrarvi a far tempo dal primo giorno successivo al decorso di cinquanta giorni dall'avvenuta costituzione e presentazione al Comitato della nuova fideiussione.

6. Il Comitato Esecutivo può applicare le disposizioni di cui al punto precedente anche nel caso di provvedimento dell'ISVAP che vieti all'impresa partecipante l'assunzione di nuovi affari od atti di disposizione sui suoi beni localizzati nel territorio della Repubblica o comunque disponga restrizioni all'esercizio della sua attività. La revoca del provvedimento produce gli effetti di cui all'ultimo comma del precedente n. 5.

ART.21
Decorrenza
La presente Convenzione si applica ai sinistri, come definiti all'art. 2, verificatisi a partire dal giorno che sarà stabilito dal Comitato Esecutivo.

ART.22
Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'applicazione e l'interpretazione della presente Convenzione è demandata al giudizio inappellabile di un Collegio arbitrale composto da un rappresentante delle parti interessate e dal Presidente del Collegio arbitrale stesso che verrà nominato dai rappresentanti delle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.
2. Al Presidente della Camera di Commercio di Milano spetta altresì nominare, su istanza di una delle parti, il rappresentante delle parti che non vi abbiano provveduto.
3. Quando il compenso dovuto al Collegio arbitrale sia stato posto in tutto od in parte a carico dell'impresa ma sia stato sostenuto dal Consorzio in base al principio della solidarietà, il Comitato Esecutivo ne richiederà l'importo all'Istituto fideiussore se l'impresa non lo abbia versato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato, e le assegnerà un termine non superiore a quindici giorni per la ricostituzione della fideiussione; durante il decorso di tale termine resta sospeso per tutte le partecipanti l'obbligo di cui all'art. 1 nei confronti dell'impresa inadempiente.

ART.23
Norma transitoria (abrogata 24.7.2003)

ART.24
Riammissione
L'impresa, che ha cessato di partecipare alla Convenzione a norma degli artt. 17 e 20, può presentare domanda di riammissione dopo il 30 settembre successivo alla sua uscita dal Consorzio.
Alla domanda di riammissione, da presentare al Presidente dell'Assemblea delle Partecipanti, l'impresa dovrà allegare i documenti elencati nella "Premessa" n. 3.
L'impresa richiedente dovrà altresì fornire ogni altro documento o informazione, indicati dal Comitato Esecutivo, a completamento della domanda di riammissione.
All'atto della presentazione della domanda, l'impresa dovrà avere adempiuto a tutte le obbligazioni riferentisi alla sua precedente partecipazione alla Convenzione.
La riammissione avrà effetto, oltre che alle condizioni indicate nel presente articolo, anche a quelle fissate nel penultimo comma della "Premessa" per le domande di partecipazione alla Convenzione e nei termini ivi stabiliti.

ART.25
Ammissione in corso d'esercizio
A carico dell'impresa, ammessa a partecipare alla Convenzione in corso d'esercizio, il Comitato può deliberare:

  • il versamento, per l'esercizio in corso, dei contributi di cui all'art. 16 - già versati dalle altre imprese partecipanti - in proporzione al periodo residuo dell'esercizio stesso;
  • una quota di spese straordinarie precedentemente deliberate e ripartite tra le imprese partecipanti, relative ad iniziative consortili - ancora da avviare o già in atto - promosse nell'interesse generale.

APPENDICE ALLA CONVENZIONE CONSORTILE
PER L'INDENNIZZO DIRETTO

1. L'accertamento del grado di responsabilità imputabile ad ogni assicurato costituisce compito dell'impresa mandataria che vi provvede a norma dell'art. 7 della Convenzione. Nei rapporti con i propri assicurati e con i terzi, le imprese partecipanti motiveranno le loro determinazioni con esclusivo riferimento alle norme di leggi e di regolamenti.
2. L'impresa mandataria è autorizzata, ai sensi dell'art. 77 del C.P.C., ad esercitare nell'interesse e nel nome dell'impresa debitrice, le eventuali azioni surrogatorie spettanti a quest'ultima.
3. Ogni impresa designa e comunica a tutte le altre imprese partecipanti il nominativo di un proprio dipendente di Direzione per l'esame e la risoluzione delle contestazioni sollevate da una impresa nei confronti dell'altra. Non pervenendosi alla risoluzione della vertenza entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta di esame che l'una impresa abbia rivolto all'altra, l'impresa più diligente deferirà il caso alla decisione del Comitato Esecutivo.
4. Ogni impresa è obbligata ad adottare stampati conformi ai modelli approvati dal Comitato Esecutivo ad eccezione degli atti di pagamento e di offerta dell'indennizzo, che possono differenziarsi da quelli proposti conservando peraltro le parti di testo indispensabili per l'effetto liberatorio del pagamento nei confronti dell'impresa debitrice.
Le imprese partecipanti si impegnano altresì a diffondere alle proprie organizzazioni le istruzioni operative, le circolari, i moduli già approvati o in futuro predisposti dal Comitato Esecutivo.