Decreto Legislativo 23 dicembre 1976, n. 857. Convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1977, n. 39 (G.U. 29 dicembre 1976, n. 345; G.U. 26 febbraio 1977, n. 54)

Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 1
Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

(omissis)

Art. 2
In occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le imprese debbono rilasciare al contraente una attestazione che indichi:

  • la data di scadenza per la quale l'attestazione stessa viene rilasciata;
  • la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni;
  • il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, secondo modalità indicate dall'ISVAP3;
  • la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;

d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato4.

L'attestazione deve essere consegnata dal contraente all'assicuratore nel caso in cui lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato medesimo.

Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 516 per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"5.

L'obbligo di cui al comma 1, lettera c), entrerà in vigore gradualmente giungendo a regime alla data del 31 dicembre 1998.

Art. 3
Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e7 del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma.

La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e8 la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Entro ugual termine l'impresa deve corrispondere la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa deve corrispondere al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità ed effetti.

Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi l'assicuratore non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.11

L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

  • in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da Euro 516 a Euro 1.549;
  • in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

    1) la sanzione da Euro 5.164 a Euro 30.987, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

    2) la sanzione da Euro 7.746 a Euro 123.949, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da Euro 1.549 a Euro 4.648. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di Euro 413;
  • dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di Euro 1.032 e un limite massimo rispettivamente di Euro 25.822 per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di Euro 103.291 per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento. L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", una somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici -, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.14

La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere revocata, oltre che nei casi previsti dall'art. 16 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta violazione da parte dell'impresa delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

Art. 4
Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.

In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle Regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.

I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5
Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall'impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

Art. 5-bis
Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive.

Art. 6(Articolo abrogato dall'art. 78 D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.)

Art. 7(Articolo abrogato dall'art. 126 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175; vedere anche artt. 23 e ss. del D. Lgs n. 175/95.)

Art. 8
In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione e stipulati in adempimento dell'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.

Il risarcimento dei danni causati fino alle scadenze suddette dalla circolazione dei veicoli o dai natanti assicurati è disciplinato dall'art. 19, primo comma, lettera c), della legge sopra citata.

Per ogni altra assicurazione, anche se contratta contestualmente e con la stessa polizza a quella obbligatoria di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 83 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449.20

Art. 9
In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il commissario liquidatore può essere autorizzato a procedere, anche per conto del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ed in deroga all'art. 19, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al primo comma del precedente art. 8.

Con lo stesso decreto di liquidazione è indicata una delle imprese designate ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della citata legge n. 990 per l'assistenza tecnica del commissario liquidatore nell'assolvimento del compito suddetto.

Art. 10
Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente.

Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.

Art. 11
Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 44921, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione.

Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.

Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.

L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.

Art. 12
La CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici -, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" può anticipare al commissario liquidatore di imprese che abbiano stipulato contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente, le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione fino al limite del cinque per cento delle disponibilità della gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stato pubblicato il decreto di messa in liquidazione. Per gli anni successivi la somma che può essere anticipata è pari al cinque per cento dell'incremento della disponibilità della gestione.

In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici -, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Art. 13
Gli assicurati presso imprese esercenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza o che vi vengano poste successivamente, possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'art. 21, ultimo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici -, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro o, nel caso previsto all'art. 9, nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione.

Art. 14
Nell'ipotesi di intervento prevista dall'art. 19, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è tenuto a provvedere al risarcimento, nei limiti stabiliti da tale articolo, anche dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge.

Le modifiche apportate dall'art. 1 del presente decreto, agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978. I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in corso a tale data sono adeguati di diritto alle predette disposizioni.

Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1977 per la copertura degli incrementi delle riserve tecniche da costituire per tale esercizio rispetto a quelle costituite per l'esercizio 1975. Le imprese hanno termine fino alla approvazione del bilancio dell'esercizio 1985 per adeguare l'intero importo delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 14-bis(Articolo abrogato dall'art. 126 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.)

Art. 14-ter(Articolo abrogato dall'art. 126 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.)

Art. 15
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato saranno emanate le norme necessarie per adeguare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, alle modificazioni apportate con il presente decreto alla legge 24 dicembre 1969, n. 990;23 con lo stesso decreto sarà modificata la composizione del comitato di cui all'art. 20, primo comma, della suddetta legge n. 990, tenendo conto dei nuovi compiti affidati alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici -, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

Art. 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976

LEONE
ANDREOTTI
DONAT CATTIN
BONIFACIO
PANDOLFI
STAMMATI
ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 43