Legge 26 febbraio 1977, n. 39

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1977, n. 54)

Articolo unico.
Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore e dei natanti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:
- al primo comma, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti <>;
- al terzo comma, dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>;
- dopo il terzo comma è inserito il seguente:
<>;
- il quarto comma è sostituito dal seguente:
<> che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, determinando, in questo caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo. Il decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello per il quale esso deve valere.>>;
- il quinto comma è sostituito dal seguente:
<<All'art. 14, è aggiunto il seguente comma: L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato>>;
- il settimo comma è sostituito dal seguente:
<<L'art. 21 è sostituito dal seguente: Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'art. 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro; il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno>>.

All'art. 2:
- l'ultimo comma è sostituito dal seguente: <<La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato stesso>>;
- dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
<<Il mancato rilascio da parte dell'impresa della predetta attestazione importala irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire 50 mila per ogni attestazione non rilasciata. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada>>.

All'art. 3:
- al primo comma, le parole: <<copia del modulo di denuncia>> sono sostituite dalle altre: <<denuncia secondo il modulo>>; alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: <<La somma offerta deve essere congrua rispetto all'entità del danno>>;
- dopo il primo comma è inserito il seguente:
<<L'obbligo di comunicare al danneggiato, entro sessanta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il risarcimento del danno, ovvero di indicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato con le modalità indicate al precedente comma; essa deve contenere ogni indicazione utile per la valutazione del danno ed essere accompagnata dagli elementi probatori del danno stesso, nonché da certificazione comprovante l'avvenuta guarigione>>;
- al secondo comma le parole: <<al precedente comma>> sono sostituite dalle altre: <<al primo comma>>; le parole: <<da entrambi i conducenti>> sono sostituite dalle altre: <<dai conducenti>>;
- al settimo comma, dopo le parole: <<L'inosservanza>> sono inserite le altre: <<da parte dell'assicuratore>>; le parole: <<in misura pari alla somma offerta dall'impresae in ogni caso in misura non inferiore a lire centomila>> sono sostituite dalle altre: <<nella misura di lire centomila, o, se è stata fatta offerta superiore, in misura pari alla somma offerta>>;
- dopo il settimo comma è inserito il seguente:
<<In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione è dovuta a dolo o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna l'impresa a pagare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, una somma non superiore alla differenza tra l'offerta e il liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza è comunicata dalla cancelleria del giudice che l'ha pronunciata all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada>>.

L'art. 4
è sostituito dal seguente:
<<Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle imposte dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso.
I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto>>.

All'art. 5
primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: <<da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto>>.

Dopo l'art. 5
è inserito il seguente:
<<Art. 5-bis. Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive>>.

All'art. 6
il secondo comma è sostituito con il seguente:
<<Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e i ricavi imputabili alla gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con relativo stato patrimoniale, nonché un prospetto analitico delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche>>.

All'art. 7:
al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono sostituiti dai seguenti:
<<1) depositi in numerario presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni>>;
<<4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni>>;
<<5) titoli emessi dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti e società indicati nell'art. 68, letterab), della legge 12 ottobre 1971, n. 865, per l'accensione di mutui che fruiscano dei contributi e della garanzia sussidiaria dello Stato, in base alla stessa norma>>;
<<9) titoli azionari ed obbligazioni dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'EGAM e di società da questi controllate, nonché di società per azioni, escluse le società di assicurazione e le società controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque anni>>;
<<10) beni immobili, o quote di essi, situati nel territorio della Repubblica, liberi da ipoteche>>.

All'art. 10
il primo comma è sostituito dal seguente:
<<Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione. Un apposito comitato composto da rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale della categoria interessata esaminerà la posizione del personale dirigente>>.

All'art. 12
primo comma, le parole: <<e che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa>> sono sostituite dalle altre: <<e che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste successivamente>>.

All'art. 14
il terzo comma è soppresso; all'ultimo comma, la cifra <<1976>> è sostituita dalla seguente: <<1977>>.

Dopo l'art. 14
sono inseriti i seguenti:
<<Art. 14-bis. Le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate o stabilite con decreto ministeriale 30 dicembre 1976 continuano ad applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del decreto stesso, e comunque dal 365º giorno successivo a tale pubblicazione>>.
<<Art. 14-ter. A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal 1º gennaio 1979, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32 per cento del premio di tariffa.

Per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del presente decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quella prevista dal comma precedente e comunque non superioread un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse>>.