Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972

Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE:

  • visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100
  • vista la proposta della Commissione
  • visto il parere del Parlamento europeo
  • visto il parere del Comitato economico e sociale
  • considerando che il trattato è volto a creare un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per conseguire tale scopo è quella di realizzare la libera circolazione delle merci e delle persone
  • considerando che qualsiasi controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli ; che esso viene esercitato a causa della disparità delle disposizioni nazionali in materia
  • considerando che dette disparità sono tali da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità ; che esse hanno quindi un'incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune
  • considerando che la raccomandazione della Commissione del 21 giugno 1968 , relativa alle condizioni nelle quali viene esercitato il controllo doganale dei viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie , invita gli Stati membri a procedere al controllo degli autoveicoli da turismo e dei viaggiatori soltanto in circostanze eccezionali e a far scomparire materialmente le barriere collocate davanti agli uffici doganali
  • considerando che è auspicabile che la popolazione degli Stati membri prenda più profondamente coscienza della realtà del mercato comune e che a tal fine siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli Stati membri ; che la necessità di tali misure è stata più volte sottolineata da membri del Parlamento europeo
  • considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno
  • considerando che la soppressione del controllo della " carta verde " , per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro , puo essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione , secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe , alle condizioni previste dalla legislazione nazionale , l'indennizzo dei danni che comportano diritto a riparazione , causati sul suo territorio da uno di tali veicoli , anche se non assicurato
  • considerando che il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione , e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario ; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli
  • considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1
Ai sensi della presente direttiva , s'intende per :

1 . veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata , nonché i rimorchi , anche non agganciati ;

2 . persona lesa: ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli ;

3 . ufficio nazionale d'assicurazione : organizzazione professionale che è costituita , conformemente alla raccomandazione n . 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite , e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo " responsabilità civile autoveicoli " ;

4 . territorio in cui il veicolo staziona abitualmente :

  • il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato , o
  • qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo , ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione , il territorio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno , ovvero
  • qualora non sia prevista immatricolazione , targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli , il territorio dello Stato di domicilio del detentore ;

5 . carta verde : certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n . 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite .

Articolo 2
1 . Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro .

Ogni Stato membro si astiene altresì dall'effettuare il controllo di detta assicurazione quando i veicoli provenienti dal territorio di un altro Stato membro e stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo , entrano nel suo territorio . Tale Stato membro puo , tuttavia , effettuare un controllo per sondaggio .

2 . Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri , le disposizioni della presente direttiva , eccettuati gli articoli 3 e 4 , hanno effetto :

  • dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante , alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria , per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no ;
  • a decorrere dalla data fissata dalla Commissione , dopo che essa avrà costatato , in stretta collaborazione con gli Stati membri , l'esistenza del suddetto accordo ;
  • per la durata dell'accordo .

Articolo 3
1 . Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie , fatta salva l'applicazione dell'articolo 4 , affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione . I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure .

2 . Ogni Stato membro adotta moltre tutte le misure necessarie affinché il contratto d'assicurazione copra anche :

  • i danni causati nel territorio degli altri Stati membri , secondo la legislazione in vigore in questi Stati ,
  • i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso : in tal caso , i danni verranno indennizzati nei limiti previste dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente .

Articolo 4
Ogni Stato membro può derogare al disposto dell'articolo 3 :

a ) per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche , pubbliche o private , il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione .
In questo caso , lo Stato membro che prevede la deroga prende le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone . Esso designa in particolare l'autorità o l'ente nel paese in cui si è verificato il sinistro , incaricato di indennizzare le persone lese , alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato , nel caso in cui non sia applicabile la procedura prevista dall'articolo 2 , paragrafo 2 , primo trattino . Esso notifica le misure adottate agli altri Stati membri e alla Commissione ;

b ) per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale , il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione . In questo caso , gli altri Stati membri conservano il diritto di esigere , al momento dell'ingresso di uno di questi veicoli nel loro territorio , che il detentore sia in possesso di una carta verde valida oppure che stipuli un contratto di assicurazione " frontiera " , alle condizioni stabilite da ogni Stato membro .

Articolo 5
Ogni Stato membro provvede a che l'ufficio nazionale di assicurazione , fatto salvo l'impegno previsto nell'articolo 2 , paragrafo 2 , primo trattino , in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro , si informi circa :

  • il territorio su cui detto veicolo staziona abitualmente , nonché sul suo numero d'immatricolazione , se ne possiede uno ,
  • nella misura del possibile , le indicazioni relative all'assicurazione del veicolo , quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo , qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente ;

lo stesso Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi tali informazioni all'ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio detto veicolo staziona abitualmente .

Articolo 6
Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro e che entra nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli .

Articolo 7
1 . Ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro , prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d'assicurazione " frontiera " , come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 6 .

2 . Tuttavia , i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli stazionanti abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente _ ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria _ per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli .

3 . Dopo aver costatato , in stretta collaborazione con gli Stati membri , gli impegni previsti dal paragrafo precedente , la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 .

Articolo 8
Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1973 e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Lussemburgo , addì - 24 aprile 1972 .

Per il Consiglio
Il Presidente
G . THORN