È l'atto con cui il
contraente, titolare dell'interesse assicurato (vita o infortuni), destina a un
terzo (non titolare quindi dell'interesse assicurato) il diritto alla prestazione della
Compagnia assicuratrice.
La designazione beneficiaria può avvenire: con il
contratto di assicurazione; con dichiarazione successiva comunicata alla Compagnia assicuratrice; per testamento.
(Artt. 1920, 1921 (2° co.) e 1922 C.c.)