È il contratto mediante il quale la
Compagnia si impegna a risarcire, a fronte del pagamento di un premio da parte dell'
assicurato (o
contraente), il danno subito dall'assicurato stesso al verificarsi di un evento stabilito nell'accordo, entro i limiti convenuti (secondo il
massimale stabilito); ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. (Art. 1882 C.c.)
Il legislatore, sia nel codice civile sia nelle leggi speciali (D.P.R. 449/59, L.295/78 e L.742/86), divide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.