Il beneficiario è colui che, in base alla designazione (beneficiaria) fatta dal
contraente, acquista il diritto di ricevere la prestazione della
Compagnia, qualora si verifichi il
rischio assicurato.
Il beneficiario può coincidere con il contraente e/o l'
assicurato, o con nessuna di queste nel ramo vita e infortuni (in questo caso è detto anche
terzo).
(Artt. 1891, 1920, 1921 e 1922 C.c.)
Esempi esplicativi:
- nel caso in cui una persona stipulasse una copertura assicurativa sulla propria vita, al fine di riscuotere, a una certa età, un capitale o una rendita, sarebbe allo stesso tempo contraente, assicurato e beneficiario.
- nel caso in cui il datore di lavoro assicurasse i dipendenti contro gli infortuni, a beneficio degli stessi (nei casi di inabilità temporanea e invalidità permanente) e dei familiari (in caso di morte), sarebbe solo contraente, mentre i dipendenti sarebbero gli assicurati, nonché i beneficiari nei casi di inabilità o invalidità; in caso di decesso, invece, sarebbero beneficiari i familiari.